Allegato 2Parte VII

Art. 25

Arbitrato

In vigore dal 11 gen 1995
Arbitrato 1. Un arbitrato rapido nell'ambito dell'OMC, concepito come sistema alternativo di risoluzione delle controversie, può facilitare la soluzione di determinate controversie relative a questioni chiaramente definite da entrambe le Parti. 2. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente Intesa, il ricorso all'arbitrato è soggetto alla reciproca intesa tra le Parti, che concordano le procedure da seguire. Gli accordi di ricorrere all'arbitrato sono notificati a tutti i Membri con un preavviso sufficiente rispetto all'effettivo inizio del processo arbitrale. 3. Gli altri Membri possono diventare Parti di un processo arbitrale sono previo accordo delle Parti che hanno concordato di fare ricorso all'arbitrato. Le Parti coinvolte nei procedimenti concordano di attenersi al lodo arbitrale. I lodi arbitrali sono notificati al DSB e al Consiglio o al Comitato di ogni Accordo pertinente, presso i quali qualsiasi Membro può sollevare qualsiasi questione ad essi relativa. 4. Gli della presente Intesa si applicano, mutatis mutandis, ai lodi arbitrali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-a-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo