Allegato 2›Parte VII
Art. 23
Consolidamento del sistema multilaterale
In vigore dal 11 gen 1995
Consolidamento del sistema multilaterale
1. Nel cercare di ottenere riparazione di una violazione di obblighi o di un altro annullamento o pregiudizio dei benefici previsti dagli Accordi contemplati o di un impedimento al conseguimento di un obiettivo degli Accordi contemplati, i Membri utilizzano e rispettano le norme e procedure della presente Intesa.
2. In tali casi, i Membri:
a) non concludono che si è verificata una violazione, che sono stati annullati o pregiudicati benefici o che è stato
impedito il conseguimento di un obiettivo degli Accordi
contemplati se non facendo ricorso alla procedura di
risoluzione delle controversie conformemente alle norme e
procedure della presente Intesa, e rendono ogni eventuale
conclusione di questo tipo compatibile con le constatazioni contenute nella relazione del panel o dell'Organo d'appello adottata dal DSB o con un lodo arbitrale reso ai sensi della presente Intesa;
b) seguono procedure di cui all' per stabilire il
periodo ragionevole entro il quale il Membro interessato può applicare le raccomandazioni e le decisioni; e
c) seguono le procedure di cui all' per stabilire il livello della sospensione delle concessioni o di altri
obblighi e per ottenere l'autorizzazione del DSB conformemente
alle suddette procedure prima di sospendere concessioni o
altri obblighi derivanti dagli Accordi contemplati in risposta
alla mancata applicazione delle raccomandazioni e delle
decisioni entro il suddetto periodo ragionevole da parte del Membro interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-a-23