Allegato 2Parte VII

Art. 23

Consolidamento del sistema multilaterale

In vigore dal 11 gen 1995
Consolidamento del sistema multilaterale 1. Nel cercare di ottenere riparazione di una violazione di obblighi o di un altro annullamento o pregiudizio dei benefici previsti dagli Accordi contemplati o di un impedimento al conseguimento di un obiettivo degli Accordi contemplati, i Membri utilizzano e rispettano le norme e procedure della presente Intesa. 2. In tali casi, i Membri: a) non concludono che si è verificata una violazione, che sono stati annullati o pregiudicati benefici o che è stato impedito il conseguimento di un obiettivo degli Accordi contemplati se non facendo ricorso alla procedura di risoluzione delle controversie conformemente alle norme e procedure della presente Intesa, e rendono ogni eventuale conclusione di questo tipo compatibile con le constatazioni contenute nella relazione del panel o dell'Organo d'appello adottata dal DSB o con un lodo arbitrale reso ai sensi della presente Intesa; b) seguono procedure di cui all' per stabilire il periodo ragionevole entro il quale il Membro interessato può applicare le raccomandazioni e le decisioni; e c) seguono le procedure di cui all' per stabilire il livello della sospensione delle concessioni o di altri obblighi e per ottenere l'autorizzazione del DSB conformemente alle suddette procedure prima di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti dagli Accordi contemplati in risposta alla mancata applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni entro il suddetto periodo ragionevole da parte del Membro interessato.
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