Allegato 2›Parte VII
Art. 18
Comunicazioni con il panel o con l'Organo d'appello
In vigore dal 11 gen 1995
Comunicazioni con il panel o con l'Organo d'appello
1. Non ci sono comunicazioni unilaterali con il panel o con l'Organo d'appello in relazione alle questioni sottoposte al loro esame.
2. Le comunicazioni scritte al panel o all'Organo d'appello sono trattate come comunicazioni riservate, ma sono messe a disposizione delle Parti della controversia. Nessun elemento della presente Intesa impedisce a una Parte di una controversia di rendere pubbliche dichiarazioni relative alla propria posizione. I Membri trattano come informazioni riservate le informazioni fornite al panel o all'Organo d'appello da un altro Membro e così designate da tale Membro. Una Parte di una controversia fornisce inoltre, a richiesta di un Membro, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni scritte che può essere divulgata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-29;747#art-a-18