Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 28 dic 1994
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano rispettivamente, come il contesto richiede, la repubblica italiana o gli Stati Uniti Messicani; b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende, oltre allo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, anche le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, siano considerate come zone all'interno delle quali l'Italia può esercitare diritti relativamente alle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo; c) il termine "Messico" designa il territorio degli Stati Uniti Messicani, comprese le parti integranti della Federazione; le isole, inclusi gli scogli e gli isolotti dei mari adiacenti; le isole di Guadalupe e Revillagigedo; la piattaforma continentale e lo zoccolo sommerso delle isole, isolotti e scogli; le acque dei mari territoriali per l'estensione e nei termini fissati dal diritto internazionale e le acque marittime interne; inoltre designa lo spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, per un'estensione e con le modalità stabilite dallo stesso diritto internazionale; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa che abbia la sua sede di direzione effettiva in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che posseggono la nazionalità di uno Stato contraente; e ii) le persone giuridiche, società di persone, ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorità competente" designa: i) per quanto concerne la Repubblica Italiana, il Ministro delle Finanze; ii) per quanto concerne gli Stati Uniti Messicani, il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico (Secretaria de Hacienda Y Credito Publico). 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini o le espressioni non diversamente defi- nite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;710#art-c-3

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