Convenzione
Art. 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
In vigore dal 28 dic 1994
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende, in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o
qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende inoltre i cantieri, la costruzione, l'installazione o il montaggio nonché le connesse attività di supervisione, però solo quando tali cantieri, costruzione o attività si protraggono per un periodo superiore a otto mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli
fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni;
e) una sede fissa di affari ai soli fini di compiere per
l'impresa qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliare.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona, diversa da un rappresentante indipendente a cui si applica il paragrafo 7, agisce per conto di un'impresa e mostra ed esercita abitualmente nello Stato contraente poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia una stabile organizzazione in questo Stato in relazione a tutte le attività che questa persona svolge per conto dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata a quelle menzionate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbero considerare questa sede come una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni previste dal presente paragrafo.
6. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente abbia, salvo per quel che riguarda le riassicurazioni, una stabile organizzazione nell'altro Stato se essa riscuote premi nel territorio dell'altro Stato o se stipula assicurazioni contro rischi inerenti al detto territorio per il tramite di una persona che non sia un rappresentante indipendente al quale si applichi il successivo paragrafo.
7. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita attività commerciali per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro rappresentante indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Ciò nonostante, quando detto rappresentante svolga in tutto o in parte le sue attività in nome di dette impresa, egli non è considerato un rappresentante indipendente ai sensi del presente paragrafo.
8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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