Convenzione
Art. 1
SOGGETTI
In vigore dal 28 dic 1994
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSTAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE.
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, qui di seguito denominata la "Convenzione", hanno convenuto quanto segue:
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;710#art-c-1