Convenzione
Art. 17
ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 28 dic 1994
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. I redditi menzionati nel presente paragrafo comprendono i redditi accessori connessi alla notorietà personale di detto residente, che siano correlati con la sua presenza nell'altro Stato contraente e provengano da detto altro Stato.
2. Quando i redditi indicati al paragrafo 1 sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detti redditi possono essere tassati, nonostante le disposizioni degli , nello Stato contraente dove sono svolte le prestazioni di detto artista o sportivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;710#art-c-17