Convenzione

Art. 13

UTILI DI CAPITALE

In vigore dal 28 dic 1994
UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all', situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, quote sociali od altri diritti di una società o di altra persona giuridica i cui attivi siano principalmente costituiti, direttamente od indirettamente, da beni immobili situati in uno Stato contraente o di diritti correlati a tali beni immobili, sono imponibili in questo Stato. A tal fine, non si prendono in considerazione i beni immobili che la detta società o persona giuridica destini alla sua attività industriale, commerciale o agricola, o all'esercizio di una professione indipendente. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione dei beni o diritti a cui si riferisce l' della presente Convezione sono imponibili soltanto in conformità delle disposizioni del detto articolo. 6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nel presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;710#art-c-13

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