Convenzione

Art. 12

CANONI

In vigore dal 28 dic 1994
CANONI 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i canoni a titolo di diritto d'autore e le altre remunerazioni analoghe relative alla produzione o riproduzione di un'opera letteraria, drammatica, musicale o artistica (fatta eccezione per i canoni relativi a pellicole, pellicole cinematografiche, videocassette, nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive) provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente assoggettato ad imposizione in ragione di tali canoni, sono imponibili soltanto in detto altro Stato. 4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esprerienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Il termine "canoni" utilizzato nel presente articolo comprende altresì i proventi derivanti dall'alienazione di diritti o beni indicati nel presente paragrafo, nella misura in cui le somme derivanti da detta alienazione sono determinate in funzione della produttività o utilizzazione di detti diritti o beni. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui esigenze sono utilizzati i beni o diritti che hanno dato luogo al pagamento dei canoni e che pertanto ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede, per qualsiasi ragione, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno qualora il diritto o il bene per cui siano pagati i canoni sia stato concertato o concesso al fine esclusivo di trarre vantaggi dal presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;710#art-c-12

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