Convenzione
Art. 20
STUDENTI
In vigore dal 28 dic 1994
STUDENTI
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;710#art-c-20