Accordo

Art. 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

In vigore dal 28 dic 1994
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1 - Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato. 2 - Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
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