Accordo
Art. 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
In vigore dal 28 dic 1994
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1 - Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2 - Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;707#art-a-8