Accordo
Art. 10
DIVIDENDI
In vigore dal 28 dic 1994
DIVIDENDI
1 - I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2 - Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è un residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
(a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la
persona che percepisce i dividendi stessi è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli
altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3 - Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è un residente la società distributrice. 4 - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5 - Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
6 - Nonostante le altre disposizione del presente Accordo, quando una società che è residente di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili della stabile organizzazione possono essere assoggettati ad un'imposta supplementare in detto altro Stato in conformità alla sua legislazione, ma l'imposta supplementare così applicata non deve superare il 12 per cento dell'ammontare di tali utili depurati dall'imposta sul reddito e da ogni altra imposta afferente il reddito applicata in detto altro Stato.
7 - Le disposizioni del paragrafo 6 di questo articolo non pregiudicano le disposizioni contenute nei contratti di ripartizione della produzione e nei contratti di lavoro (o altri contratti simili) relativi al settore del petrolio e dei gas naturali o ad altri settori minerali conclusi il, o prima del, 31 dicembre 1983, dal Governo indonesiano, da una sua emanazione, da una importante società governativa petrolifera o per l'estrazione del gas o da qualche altro organismo siffatto con un soggetto residente in Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;707#art-a-10