Accordo

Art. 13

UTILI DI CAPITALE

In vigore dal 28 dic 1994
UTILI DI CAPITALE 1 - Gli utili che il residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili così come indicati all' e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente. 2 - Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato. 3 - Gli utili che il residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto in detto Stato. 4 - Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei precedenti paragrafi sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;707#art-a-13

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