Accordo
Art. 17
ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 28 dic 1994
ARTISTI E SPORTIVI
1 - Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2 - Quando il reddito proveniente da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli , nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
3 - Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 esercitate in base ad un accordo culturale tra gli Stati contraenti saranno esenti da imposta nello Stato contraente in cui le attività sono svolte se il soggiorno in detto Stato contraente è totalmente o sostanzialmente finanziato con fondi dell'altro Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da un ente lo- cale o da una sua istituzione pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;707#art-a-17