Accordo

Art. 22

ALTRI REDDITI

In vigore dal 28 dic 1994
ALTRI REDDITI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati espressamente citati nei precedenti articoli del presente Accordo sono imponibili soltanto in detto Stato salvo che questi redditi non siano derivati da fonti situate nell'altro Stato contraente, nel qual caso sono imponibili anche in detto altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;707#art-a-22

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