Accordo
Art. 21
STUDENTI
In vigore dal 28 dic 1994
STUDENTI
Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato unicamente allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, istruzione o formazione professionale non sono imponibili in detto primo Stato, a condizione che tali somme gli siano derivate da fonti situate fuori da questo Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;707#art-a-21