Accordo
Art. 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
In vigore dal 28 dic 1994
STABILE ORGANIZZAZIONE
1 - Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2 - L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: (a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) un'officina;
(e) un laboratorio;
(f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
(g) un cantiere di costruzione, una costruzione, un cantiere di
montaggio, un cantiere di installazione o attività di supervisione ad esso connesse, ma solamente se tali cantieri o attività si protraggono per un periodo superiore a sei mesi; (h) la prestazione di servizi, compresi i servizi di assistenza
forniti da una impresa per mezzo dei propri dipendenti o di altro personale assunto dall'impresa a tal fine, ma solamente se le attività di questa natura (per una stessa opera o per un'altra iniziativa connessa) si protraggono nel Paese per un periodo o periodi superiori in totale a tre mesi in un arco di tempo di dodici mesi.
3 - Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, o di esposizione di merci appartenenti all'impresa;
(b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;
(c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di
acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli
fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4 - una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - è considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se:
(a) essa ha ed abitualmente esercita in tale Stato il potere di
concludere contratti in nome dell'impresa, salvo il caso in cui le sue attività siano limitate all'acquisto di merci per l'impresa; o
(b) essa non ha detto potere, ma abitualmente dispone in detto
primo Stato di un deposito di merci dal quale consegna regolarmente merci per conto dell'impresa.
5 - Un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente, ad eccezione di quel che riguarda la riassicurazione, è considerata stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se incassa premi in tale altro Stato o vi assicura rischi per mezzo di un proprio dipendente o di un rappresentante che non sia un agente che goda di uno status indipendente così come indicato nel paragrafo 6. 6 - Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, quando le attività di detto intermediario sono esercitate totalmente o quasi totalmente per conto di detta impresa, esso non è considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo.
7 - Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;707#art-a-5