Atto›Capo 4
Art. 76
In vigore dal 17 dic 1994
1. Dal 1 gennaio 1995 la Repubblica d'Austria applica le disposizioni degli accordi di cui all'.
2. Gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi
contraenti e sono allegati a detti accordi.
3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunità adotta le misure necessarie per porre rimedio, al momento dell'adesione, a tale situazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-76