Atto›Capo 5
Art. 80
In vigore dal 17 dic 1994
Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui all', paragrafo 1, lettera b) della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che lo sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla
Comunità negli scambi dell'Austria con paesi terzi.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-80