AttoCapo 3

Art. 72

In vigore dal 17 dic 1994
Fino al 1 gennaio 1996 la Repubblica d'Austria può mantenere, verso gli altri Stati membri, i dazi doganali e le disposizioni relative alle licenze che alla data di adesione applicava alle bevande spiritose e all'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, di cui alla voce 22.08 del SA. Dette disposizioni devono essere applicate in modo non discriminatorio.
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Art. 72 Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. — Testo vigente | Portale Normativo