AttoCapo 4

Art. 74

In vigore dal 17 dic 1994
La Repubblica d'Austria può mantenere, fino al 31 dicembre 1996, nei confronti della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, della Romania e della Bulgaria, le restrizioni all'importazione, applicate al 1 gennaio 1994, per la lignite del codice 27 02 10 00 della Nomenclatura combinata. I necessari adattamenti sono apportati agli accordi europei e, qualora applicabili, agli accordi provvisori conclusi con tali paesi conformemente all' del presente trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-74

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo