Trattato
Art. 15
In vigore dal 20 ott 1994
Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezioe dell'ambiente riveste per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi, si impegnano a promuovere ogni utile azione volta alla tutela ecologica delle risorse naturali.
Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che, per la conservazione della natura e la gestione equilibrata delle risorse naturali, ivi compresi il patrimonio vegetale e faunistico e le loro diversità biologiche e genetiche, nonché per la prevenzione e difesa dall'inquinamento delle acque marine ed interne, stimoleranno ed incentiveranno ogni forma di cooperazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;580#art-t-15