Trattato
Art. 12
In vigore dal 20 ott 1994
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti assicura, conformemente al proprio ordinamento ed agli accordi internazionali applicabili, la tutela dei diritti dei cittadini dell'altra Parte regolarmente ammessi nel proprio territorio per scopi di lavoro, inclusi i diritti in materia previdenziale.
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