Trattato

Art. 12

In vigore dal 20 ott 1994
Ciascuna delle Alte Parti Contraenti assicura, conformemente al proprio ordinamento ed agli accordi internazionali applicabili, la tutela dei diritti dei cittadini dell'altra Parte regolarmente ammessi nel proprio territorio per scopi di lavoro, inclusi i diritti in materia previdenziale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-10-04;580#art-t-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991. — Testo vigente | Portale Normativo