Trattato
Art. 19
In vigore dal 20 ott 1994
Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'intensificazione dei contatti diretti tra i loro cittadini, tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, associazioni religiose, associazioni ecologiche ed altre.
Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili.
Le Parti favoriranno altresì i gemellaggi e l'intensificazione degli scambi tra singole città, regioni ed altri enti territoriali ed amministrativi.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;580#art-t-19