Trattato

Art. 23

In vigore dal 20 ott 1994
Il presente Trattato viene concluso per la durata di venti anni e verrà tacitamente prorogato per periodi successivi di cinque anni a meno che una delle Alte Parti Contraenti non esprima il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto di un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Varsavia il 11 ottobre 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua polacca, entrambi i testi aventi uguale valore. PER PER LA REPUBBLICA ITALIANA LA REPUBBLICA DI POLONIA Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;580#art-t-23

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