Art. 15
Trattato

Art. 15

15 / 23
In vigore dal 20 ott 1994
Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezioe dell'ambiente riveste per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi, si impegnano a promuovere ogni utile azione volta alla tutela ecologica delle risorse naturali. Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che, per la conservazione della natura e la gestione equilibrata delle risorse naturali, ivi compresi il patrimonio vegetale e faunistico e le loro diversità biologiche e genetiche, nonché per la prevenzione e difesa dall'inquinamento delle acque marine ed interne, stimoleranno ed incentiveranno ogni forma di cooperazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-10-04;580#art-t-15