Appendice I

Art. 4

Principi guida

In vigore dal 30 gen 1994
Principi guida (i) L'IPGRI darà inizio, fungerà da catalizzatore, promuoverà e coordinerà gli sforzi in materia di risorse fitogenetiche in collaborazione con gli istituti nazionali, regionali ed internazionali, al fine di conseguire gli scopi di cui al precedente . (ii) L'IPGRI baserà il suo approccio alle risorse fitogenetiche sui seguenti principi: (a) le risorse fitogenetiche devono essere liberamente accessibili a tutti gli utenti in bona fide; (b) le esigenze della comunità in materia di risorse fitogenetiche variano a seconda dei mutamenti dell'ambiente fisico, scientifico, politico e sociale, il che richiede flessibilità per far fronte a tali esigenze; (c) le organizzazioni ed i programmi nazionali, regionali ed internazionali in materia di risorse fitogenetiche svolgono tutti un ruolo essenziale per quanto riguarda la conservazione e l'uso di queste risorse; (d) il lavoro dell'Istituto sulla conservazione delle risorse fitogenetiche dovrebbe essere parte dello sforzo generale per la conservazione della biodiversità del mondo; (e) il fondo comune genico globale di una specie agraria, comprese le specie affini selvatiche, è l'unità di base per la conservazione, lo studio e l'utilizzazione; (f) si dovrebbero stabilire collettivamente le priorità di lavoro sui fondi comuni genici delle specie agrarie; (g) un approccio integrato alla conservazione che comporti un'azione di collaborazione, con metodi complementari e compatibili, è la migliore soluzione per garantire la sicurezza a lungo termine dei fondi comuni genici delle specie agrarie; (h) le esigenze dei paesi in via di sviluppo dovrebbero essere oggetto di una attenzione particolare in tutte le attività intraprese dall'Istituto; (i) le questioni sociologiche, inclusa la variabile "genere" dovrebbero essere considerate in tutti gli aspetti delle attività intraprese dall'Istituto; (j) nelle prassi di assunzione dell'Istituto non vi deve essere alcuna discriminazione basata sul sesso, la razza, la religione o il colore della pelle.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66#art-ai-4

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