Appendice I
Art. 6
Poteri
In vigore dal 30 gen 1994
Poteri
(i) Per conseguire detti scopi ed attività l'IPGRI avrà i seguenti poteri:
(a) ricevere, acquistare od ottenere in altro modo legittimo da qualsivoglia autorità governativa ovvero ente, società, associazione, persona, ditta, fondazione o altro organismo sia internazionale che regionale o nazionale, quelle patenti, brevetti, diritti, concessioni o diritti analoghi, nonché assistenza - finanziaria o di altra natura - che possa condurre e sia necessaria al conseguimento degli scopi dell'Istituto;
(b) ricevere, acquistare o ottenere in altro modo legittimo da qualsivoglia autorità governativa o ente, società, associazione, persona, ditta, fondazione o altro organismo, sia internazionale che regionale o nazionale, mediante donazione, doni, scambi, disposizioni testamentarie, lasciti, acquisti o affitti, sia a livello assoluto o in amministrazione fiduciaria, contributi consistenti in quei beni, reali, personali o misti, compresi fondi ed effetti o articoli di valore, che possono essere utili o necessari a conseguire gli scopi e le attività dell'Istituto ed a detenere, gestire, amministrare, utilizzare, vendere, trasferire o liquidare detti beni;
(c) stipulare trattati e contratti;
(d) impiegare persone in base al suo regolamento;
(e) intentare ed essere convenuto in procedimenti legali;
(f) esercitare ogni atto e funzione che possa essere ritenuto necessario, vantaggioso, adatto ed appropriato per il conseguimento, il compimento o il raggiungimento di uno qualsiasi e/o di tutti gli scopi e le attività sopracitate, o che sembri in qualsiasi momento poter contribuire al conseguimento degli scopi e delle attività dell'Istituto, ovvero necessario ed utile a tal fine.
(ii) Nessuna parte dei guadagni dell'Istituto spetterà o potrà essere distribuita ai suoi membri, amministratori, funzionari o altri privati, salvo nel caso in cui l'Istituto sia autorizzato ed abbia avuto procura di pagare un compenso ragionevole per i servizi resi e di effettuare pagamenti e ripartizioni ai fini stabiliti nell' del presente strumento.
Storico versioni
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