Accordo
Art. 3
Adesione
In vigore dal 30 gen 1994
Adesione
(i) Successivamente alla scadenza del periodo specificato all', paragrafo (ii), il presente Accordo rimarrà aperto all'adesione di ogni Stato e di ogni Organizzazione Internazionale avente capacità di concludere trattati, subordinatamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPGRI a maggioranza semplice.
(ii) Lo strumento di adesione di una Organizzazione Internazionale deve contenere una dichiarazione che attesti la sua capacità di concludere trattati.
(iii) Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;66#art-a-3