Accordo

Art. 2

Accettazione degli obblighi

In vigore dal 30 gen 1994
Accettazione degli obblighi (i) Il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato dal presente Accordo è espresso per messo di una notifica scritta di un rappresentante debitamente autorizzato di quello Stato od Organizzazione Internazionale, che attesti che gli adempimenti previsti dalla sua legislazione sono stati espletati. Tale consenso non costituirà alcun obbligo a fornire un supporto finanziario all'IPGRI, oltre ai contributi volontari. Tale consenso non implicherà neppure alcuna responsabilità, individuale o collettiva, per qualsivoglia debito, passività o obbligo dell'Istituto. (ii) Il presente Accordo sarà aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. Esso rimarrà aperto alla firma per un periodo di due anni dal 1 giugno 1991, a meno che tale periodo non venga prorogato dal Depositario prima della sua scadenza su richiesta del Consiglio di Amministrazione dell'IPGRI. (iii) Il Governo della Repubblica Italiana sarà Depositario del presente Accordo. (iv) I firmatari si impegnano ad essere vincolati dal presente Accordo in conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure.
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