Accordo
Art. 5
Entrata in vigore
In vigore dal 30 gen 1994
Entrata in vigore
(i) Il presente Accordo e la Costituzione in annesso entreranno in vigore immediatamente nel momento in cui il Depositario avrà ricevuto una notifica scritta da tre Stati parti al presente Accordo che gli adempimenti prescritti dalla legislazione nazionale di tali parti per quanto riguarda l'Accordo sono stati espletati.
(ii) Per ciascuno Stato o Organizzazione Internazionale che notifichi che gli adempimenti previsti sono stati espletati o che depositi uno strumento di adesione, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;66#art-a-5