Accordo

Art. 4

Soluzione delle controversie

In vigore dal 30 gen 1994
Soluzione delle controversie (i) Ogni controversia tra le Parti relativa alla interpretazione o attuazione del presente Accordo, che non possa essere risolta in via amichevole, sarà sottoposta, su richiesta di qualsiasi Parte alla controversia, ad un Tribunale arbitrale composto da tre membri. Ciascuna Parte nominerà il proprio arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designeranno insieme un terzo arbitro come loro presidente. (ii) Se una delle Parti omette di nominare il suo arbitro e non procede a tale nomina entro due mesi da quanto è stata invitata dall'altra Parte ad effettuare tale nomina, quest'ultima può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alla nomina necessaria. (iii) Se i due arbitri, nei due mesi successivi alla loro nomina, non riescono a raggiungere un accordo sulla scelta del terzo arbitro, l'una o l'altra Parte può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alla nomina necessaria. (iv) Qualora vi sia un posto vacante alla Presidenza della Corte Internazionale di Giustizia, o il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le funzioni della presidenza, o nel caso che il Presidente sia cittadino di una Parte alla controversia, la nomina prevista può essere effettuata dal Vice-Presidente della Corte o, in sua mancanza, dal giudice più anziano in grado. (v) A meno che le Parti non decidano diversamente, il Tribunale determinerà la sua procedura. (vi) Il Tribunale addiverrà alla sua decisione a maggioranza di voti. Tale decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti alla controversia.
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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66#art-a-4

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