Appendice I
Art. 19
Emendamenti
In vigore dal 30 gen 1994
Emendamenti
La presente Costituzione può essere emendata dal Consiglio a maggioranza di tre quarti di tutti i membri votanti del Consiglio, a condizione che la notifica di tali proposte di emendamento, insieme con il testo completo, sia stata inviata per posta a tutti i membri del Consiglio almeno otto settimane prima della riunione, ovvero che tutti i membri del Consiglio non abbiano deciso di derogare a tale notifica. Ogni emendamento alla Costituzione sarà sottoposto anche all'approvazione del CGIAR.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;66#art-ai-19