Appendice I
Art. 17
Rapporti con le altre organizzazioni
In vigore dal 30 gen 1994
Rapporti con le altre organizzazioni
(i) Al fine di conseguire i suoi obiettivi nella maniera più efficiente, l'IPGRI può stipulare accordi di stretta collaborazione con organizzazioni, fondazioni ed agenzie pertinenti internazionali, nazionali o regionali.
(ii) I rapporti dell'Istituto con la FAO sono disciplinati dal Memorandum d'Intesa di cooperazione al programma, firmato dalla FAO e dall'IBPGR il 21 settembre 1990, tenendo conto delle modifiche che possono esservi di tanto in tanto apportate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;66#art-ai-17