Art. 17 · Rapporti con le altre organizzazioni
Appendice I

Art. 17

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Rapporti con le altre organizzazioni

In vigore dal 30 gen 1994
Rapporti con le altre organizzazioni (i) Al fine di conseguire i suoi obiettivi nella maniera più efficiente, l'IPGRI può stipulare accordi di stretta collaborazione con organizzazioni, fondazioni ed agenzie pertinenti internazionali, nazionali o regionali. (ii) I rapporti dell'Istituto con la FAO sono disciplinati dal Memorandum d'Intesa di cooperazione al programma, firmato dalla FAO e dall'IBPGR il 21 settembre 1990, tenendo conto delle modifiche che possono esservi di tanto in tanto apportate.
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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66#art-ai-17