Appendice I

Art. 15

Finanziamenti

In vigore dal 30 gen 1994
Finanziamenti (i) Il nucleo del bilancio dell'IPGRI sarà finanziato dai membri del CGIAR. Le operazioni finanziarie dell'Istituto saranno regolamentate da norme finanziarie adottate dal Consiglio in conformità con i principi stabiliti dal CGIAR. L'Istituto è altresi autorizzato a ricevere contributi da altre fonti, per finanziare operazioni non coperte dal nucleo del bilancio. (ii) Il bilancio dell'Istituto è approvato annualmente dal Consiglio e sottoposto all'avallo del CGIAR. (iii) Una completa revisione finanziaria delle operazioni dell'Istituto sarà effettuata su base annuale da una società internazionale di revisione dei conti indipendente, nominata dal Consiglio su raccomandazione del Direttore Generale. Il Direttore Generale metterà a disposizione del Consiglio, nonché del CGIAR, i risultati di tale revisione dei conti, per suo esame ed approvazione.
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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66#art-ai-15

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