Art. 19 · Emendamenti
Appendice I

Art. 19

26 / 27

Emendamenti

In vigore dal 30 gen 1994
Emendamenti La presente Costituzione può essere emendata dal Consiglio a maggioranza di tre quarti di tutti i membri votanti del Consiglio, a condizione che la notifica di tali proposte di emendamento, insieme con il testo completo, sia stata inviata per posta a tutti i membri del Consiglio almeno otto settimane prima della riunione, ovvero che tutti i membri del Consiglio non abbiano deciso di derogare a tale notifica. Ogni emendamento alla Costituzione sarà sottoposto anche all'approvazione del CGIAR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;66#art-ai-19