Art. 2
In vigore dal 4 gen 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali con la Spagna di cui all', comma 1, lettera a), a decorrere della loro entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall', comma 2, del protocollo e dall', comma 2, dell'accordo, e agli atti internazionali con il Portogallo di cui all', comma 1, lettera b), a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall', comma 2, del protocollo e dall', comma 2, dell'accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-12-06;570#art-rd-2