Art. 1
In vigore dal 4 gen 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:
a) il protocollo di adesione del Regno di Spagna all'accordo di Schengen per l'eliminazione graduale delle frontiere comuni, quale emendato dal protocollo di adesione della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990, nonché l'accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione del suddetto accordo di Schengen al quale ha aderito la Repubblica italiana a Parigi il 27 novembre 1990, con allegati e atto finale; ambedue gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991;
b) il protocollo di adesione della Repubblica portoghese all'accordo di Schengen per l'eliminazione graduale delle frontiere comuni, quale emendato dal protocollo di adesione della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990, nonché l'accordo di adesione della Repubblica portoghese alla convenzione di applicazione del suddetto accordo di Schengen al quale ha aderito la Repubblica italiana a Parigi il 27 novembre 1990, con allegati e atto finale; ambedue gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991;
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Prourn:nir:stato:legge:1993-12-06;570#art-rd-1