Accordo

Art. 8

In vigore dal 4 gen 1994
1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica portoghese copia conforme alla Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca. 2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua portoghese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali della Convenzione nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Protocollo. Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme delle Parti contraenti. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Per il Governo della Repubblica portoghese Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1993-12-06;570#art-a-8

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