Accordo

Art. 4

In vigore dal 4 gen 1994
Il Ministero competente di cui all'Articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica portoghese: il Ministero della Giustizia.
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urn:nir:stato:legge:1993-12-06;570#art-a-4

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