Accordo

Art. 7

In vigore dal 4 gen 1994
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti. 2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei cinque Stati firmatari della Convenzione del 1990 e della Repubblica portoghese e non prima del giorno dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990. Nei confronti della Repubblica italiana il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, approvazione o accettazione e non prima del giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo tra le altre Parti contraenti. 3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1993-12-06;570#art-a-7

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