Accordo
Art. 2
In vigore dal 4 gen 1994
1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica portoghese: i membri della "Policia Juidiciaria", nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli agenti delle dogane, nella loro qualità di agenti ausiliari del Pubblico Ministero.
2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica portoghese: "La Direccao-geral da Policia Judiciaria".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-12-06;570#art-a-2