Art. 2
In vigore dal 1 set 1993
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'accordo medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-rd-2