Accordo

Art. XVIII

In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO XVIII Il Governo cileno si impegna ad assicurare al personale tecnico inviato dal Governo italiano nell'ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo lo stesso trattamento accordato all'analogo personale del "Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo".
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-xviii

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