Accordo

Art. XX

In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO XX Il presente Accordo viene firmato in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, restando uno di entrambe le lingue in possesso di ciascuna delle Parti, essendo tutti ugualmente validi ed autentici. Fatto a Santiago, Cile, l'otto novembre millenovecentonovanta. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DEL CILE Parte di provvedimento in formato grafico
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