Accordo
Art. XX
In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO XX
Il presente Accordo viene firmato in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, restando uno di entrambe le lingue in possesso di ciascuna delle Parti, essendo tutti
ugualmente validi ed autentici.
Fatto a Santiago, Cile, l'otto novembre millenovecentonovanta.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DEL CILE
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-xx