Accordo
Art. XIX
In vigore dal 1 set 1993
ARTICOLO XIX
Il presente Accordo entrerà in vigore al momento nel quale le Parti si notifichino, attraverso i canali diplomatici, l'adempimento dei rispettivi requisiti costituzionali e di legislazione interna, ed avrà validità quadriennale rinnovabile tacitamente, salvo denuncia comunicata almeno sei mesi prima di ogni scadenza.
L'Accordo resterà in vigore fino alla conclusione dei programmi e progetti in fase di esecuzione al momento della denuncia.
In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo i due Paesi si ispireranno nelle relazioni reciproche ai principi contenuti nel medesimo, anche al fine di poter avviare quelle iniziative di cooperazione allo sviluppo che siano nel frattempo attuabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;337#art-a-xix