Art. 5
LEGGE 12 agosto 1993, n. 317
In vigore dal 7 set 1993
Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche e integrazioni; all'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80; all' della legge 23 dicembre 1977, n. 933; agli articoli 13-sexies decies e 13-novies decies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; all'articolo 19, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; all', comma 6, della legge 28 ottobre 1986, n. 730.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
____________
Note all':
- Per il titolo della legge n. 1402/1951 si veda la precedente nota all'.
- La legge n. 80/1984 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle proce- dure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni".
- La legge n. 933/1977 reca: "Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra".
- Il D.L. n. 159/1984 reca: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania".
- La legge n. 526/1982 reca: "Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia".
- La legge n. 730/1986 reca: "Disposizioni in materia di calamità naturali".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-12;317#art-5