Art. 1

LEGGE 12 agosto 1993, n. 317

In vigore dal 7 set 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Efficacia dei piani di ricostruzione 1. I piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche e integrazioni, perdono la loro efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all': - La legge n. 1402/1951 reca: "Modificazioni al decreto legislativo 1› marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra".
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