Art. 4

LEGGE 12 agosto 1993, n. 317

In vigore dal 7 set 1993
Copertura finanziaria 1. Per il completamento degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per il periodo 1994-1995, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonchè, quanto a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 2. È annullato ogni altro impegno di spesa previsto da disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ordine alla realizzazione degli interventi di cui alla medesima legge. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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